Normativa per alunni con DSA
LINEE GUIDA DEL D.M. 17/07/2011
LA PROFESSIONALITA' .. PERCHE' CONOSCERE LE NORME
Modulistica:
Linee guida da applicarsi ad alunni con D.S.A.
Premessa Generale
La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1).
Le finalità che la legge intende perseguire riguardano:
- la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo;
- la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto;
- la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione;
- l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
- la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti.
La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge ( art.5); gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico.
Diventa perciò necessario individuare delle linee guida condivise relative alle modalità di accoglienza dell’alunno con diagnosi DSA .
Questo documento è parte integrante del POF e si propone di:
- Definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;
- Facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti con D.S.A.;
- Accompagnare gli studenti con D.S.A. agli esami di stato.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Normativa di riferimento generale
- Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
- Legge 59/97 : autonomia scolastica
- DPR 275/99 art.4: autonomia didattica
- Legge 59/03: personalizzazione del percorso scolastico
Normativa di riferimento specifica
- Nota MIUR del 5.10.04: iniziative relative alla dislessia strumenti compensativi e dispensativi
- Nota MIUR del 5.01.2005: iniziative relative alla dislessia, utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi anche in presenza di diagnosi
- Nota MIUR del 1.03.2005: esami di Stato 2004/2005
- Nota MIUR del 27.07.05: integrazione scolastica
- C.M. 10.05.2007: disturbi di apprendimento compensazione orale della lingua/e non materna
- DPR n.122 del 22.05.09: Valutazione degli alunni con DSA
- L.R. del Veneto n.16 del 4.03.2010: Interventi a favore di persone con disturbi dell’apprendimento scolastico
- L. n.170 dell’8.10.2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- Nota MIUR del 26.05.11: Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della L. n.170 dell’8.10.2010
- O.M. N.42 del 6 maggio 2011(art.12 comma 8):istruzioni e modalità organizzative per gli esami di stato
N.B. La legge in oggetto (n.170 dell’8.10.2010) è comunque in attesa dei decreti attuativi)
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
- ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA; COMUNICAZIONI
- STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
- VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
- PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A DSA
- INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE
DEGLI ESAMI DI STATO.
- ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA; COMUNICAZIONI
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente D.S.A., alunno, famiglia, segreteria didattica.
1.A. ISCRIZIONE
Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell’iscrizione degli studenti con D.S.A. in modo continuativo.
La famiglia o l’alunno stesso, se maggiorenne, unitamente al normale modulo d’iscrizione, consegnerà la diagnosi del medico specialist, che verrà protocollata e allegata al fascicolo dell’alunno.
1.B. ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA
L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia o l’alunno stesso, se maggiorenne, presenti tale documentazione al momento dell’iscrizione o comunque entro il mese di novembre, per poter effettuare l’integrazione alla programmazione del c.d.c. e del singolo docente, almeno per il secondo quadrimestre. Pertanto, le diagnosi presentate oltre tale scadenza, verranno regolarmente protocollate e ne verrà informato, tramite il coordinatore, il c.d.c. ma la formulazione del P.D.P. sarà effettuata nell’anno scolastico successivo.
1.C. COMUNICAZIONI
L’assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di D.S.A. al momento della normale iscrizione o in corso d’anno, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al referente D.S.A. Il referente D.S.A. avrà cura di controllare che esse rispettino quanto sancito dalla legge 08/10/2010, art.3 e dalle circolari MIUR (03/02/11, 04/04/11, 26/05/11). In caso contrario contatterà la famiglia e l’alunno, se maggiorenne, per chiarimenti e/o integrazioni.
- STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente D.S.A., componenti c.d.c., famiglia, alunno.
Quando in una classe viene inserito uno studente con D.S.A., il referente D.S.A. e il coordinatore di classe informano il Consiglio di classe sull’argomento:
- fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica;
- fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato;
- presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche) compensative.
Il coordinatore (coadiuvato dal referente DSA, se lo ritiene opportuno), in occasione del primo c.d.c. (settembre-ottobre), mette a conoscenza l’intero c.d.c. del caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del referente D.S.A.) il PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.), del c.d.c.. Esso verrà approvato nella seduta successiva (novembre): costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale dell’alunno.
In relazione al P.D.P. del c.d.c. ogni singolo docente stilerà, il P.D.P. relativo alla propria disciplina, nel quale avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e lo allegherà al proprio piano di lavoro presentato per l’intera classe.
Il P.D.P. del c.d.c., una volta redatto, va presentato dal coordinatore di classe alla famiglia (e all’alunno, se maggiorenne) per la condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla famiglia (e dell’alunno, se maggiorenne). Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti il C.d.C. e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo.
Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore convocherà un c.d.c. straordinario e seguirà la procedura sopra illustrata.
Il P.D.P. del c.d.c. e del singolo docente verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito della scuola; esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
- dati relativi all’alunno;
- descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
- caratteristiche comportamentali;
- modalità del processo di apprendimento;
- misure dispensative;
- strumenti compensativi;
- modalità di verifica e criteri di valutazione;
- accordi con la famiglia/studente;
- firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori, alunno (se maggiorenne).
3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
Soggetti coinvolti: coordinatore, componenti c.d.c., referente DSA.
Nel corso dell’attuazione del protocollo il P.D.P. sarà oggetto di verifiche intermedie e finali come prevede la legge (art. 3 comma 2: “ per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”).
In particolare alla pagella del primo quadrimestre, alla pagellina infraquadrimestrale del secondo quadrimestre, alla pagella del secondo quadrimestre verranno allegate comunicazioni che evidenzino le eventuali “difficoltà persistenti”.
4. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A DSA
Soggetti coinvolti: componenti c.d.c. , coordinatore di classe, referente DSA, famiglia, alunno.
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA, segnala il caso al coordinatore di classe (che potrà avvalersi della consulenza del referente D.S.A.), il quale, con discrezione, sentirà lo studente e successivamente ne convocherà i genitori, invitandoli a recarsi presso gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato.
5. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE
DEGLI ESAMI DI STATO.
Soggetti coinvolti: componenti c.d.c., coordinatore di classe, componenti della commissione d’esame
Nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio il coordinatore si farà carico di controllare che ogni singolo docente abbia specificato:
- tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno;
- le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d’esame;
- le simulazioni delle prove d’esame.
La Commissione d’esame per la predisposizione della terza prova scritta e per le altre due prove prenderà in considerazione:
- tempi più lunghi;
- utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno;
- possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove scritte.
Per quanto riguarda la lingua straniera, in attesa delle ordinanze applicative della legge, rimane valida la norma di cui alla Nota 4674 del 10.05.2007, secondo la quale non è possibile dispensare gli alunni dalla prova scritta in lingua straniera; le difficoltà dovranno essere compensate mediante l’assegnazione di tempi più estesi, l’utilizzo di alcune tecnologie informatiche, valutazioni più attente al contenuto che alla forma, l’integrazione orale della prova scritta.